QUANDO SI VOTA
Domenica 27 maggio, dalle ore 08.00 alle ore
22.00, e lunedì 28 maggio 2007, dalle ore
7.00 alle ore 15.00, si svolgeranno le operazioni
di voto per le elezioni dei presidenti e dei consigli
di 7 province e dei sindaci e dei consigli di 862
comuni (di cui 26 capoluoghi di provincia) di regioni
a statuto ordinario, del Friuli-Venezia Giulia,
del Trentino-Alto Adige e della Sardegna. Le operazioni
di scrutinio avranno inizio lunedì 28 maggio,
al termine delle operazioni di voto e di riscontro
del numero dei votanti.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio
per l’elezione dei presidenti di provincia e dei
sindaci dei comuni, si voterà domenica 10
giugno, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e
lunedì 11 giugno 2007, dalle ore 7.00 alle
ore 15.00.
COME SI VOTA
Elezioni provinciali (scheda gialla) L’elettore,
con la matita copiativa, potrà esprimere
il proprio voto: - tracciando un solo segno sul
rettangolo contenente il nominativo del candidato
alla carica di presidente. In tal modo, il voto
si intenderà attribuito solo al predetto
candidato presidente; - tracciando un solo segno
o sul contrassegno relativo ad uno dei candidati
alla carica di consigliere provinciale o sul nominativo
del candidato medesimo. In tal modo, il voto si
intenderà attribuito sia al candidato consigliere
che al candidato alla carica di presidente collegato;
- tracciando un segno sia sul rettangolo contenente
il nominativo del candidato presidente, sia sul
contrassegno relativo ad uno dei candidati consiglieri
collegati o sullo stesso nominativo del candidato
consigliere medesimo. In tal modo, il voto si intenderà
parimenti attribuito tanto al candidato alla carica
di presidente che al candidato consigliere facente
parte del gruppo o di uno dei gruppi collegati.
Elezioni nei comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario
(scheda azzurra) L’elettore, con la matita copiativa,
potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno sul rettangolo contenente
il nominativo del candidato alla carica di sindaco.
In tal modo, il voto si intenderà attribuito
solo al predetto candidato sindaco;
- tracciando un solo segno sul contrassegno di una
delle liste di candidati alla carica di consigliere
comunale collegate a taluno dei candidati alla carica
di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà
attribuito sia alla lista di candidati consiglieri
che al candidato sindaco collegato;
- tracciando un segno sia su uno dei contrassegni
di lista che sul nominativo del candidato alla carica
di sindaco collegato alla lista votata. In tal modo,
il voto si intenderà parimenti attribuito
tanto al candidato sindaco che alla lista ad esso
collegata;
- tracciando un segno sul rettangolo contenente
il nominativo del candidato alla carica di sindaco
ed un altro segno sul contrassegno di una lista
di candidati consiglieri non collegata al candidato
sindaco prescelto. In tal modo, il voto si intenderà
attribuito sia al candidato sindaco che alla predetta
lista di candidati consiglieri (c.d. voto disgiunto).
L’elettore potrà altresì manifestare
un solo voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo
(solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome
e nome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita)
sull’apposita riga posta alla destra del contrassegno
della lista di appartenenza del candidato consigliere
medesimo. In tal modo, il voto si intenderà
attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere
comunale e alla lista cui il candidato stesso appartiene,
anche al candidato alla carica di sindaco collegato
con la lista medesima, a meno che l’elettore non
si sia avvalso della facoltà di voto disgiunto,
cioè della facoltà di esprimere il
voto per un candidato sindaco diverso da quello
collegato alla lista del candidato consigliere prescelto.
CORPO ELETTORALE
Le elezioni nelle 7 province interesseranno 3.379.108
elettori, di cui 1.618.819 maschi e 1.760.289 femmine;
4.086, le sezioni elettorali.
Le elezioni in 862 comuni interesseranno 7.995.100
elettori, di cui 3.848.515 maschi e 4.146.585 femmine;
9.646, le sezioni elettorali.
Considerando una sola volta gli enti interessati
contemporaneamente a più elezioni amministrative,
il numero complessivo di elettori sarà di
10.306.672, di cui 4.946.985 maschi e 5.341.687
femmine; il numero complessivo di sezioni elettorali
sarà di 12.446. I dati riguardanti il corpo
elettorale sono provvisori, perché suscettibili
di variazione a seguito della revisione straordinaria
delle liste elettorali attualmente in corso.
TESSERA ELETTORALE
Il Ministero dell’Interno ricorda che gli elettori,
per poter esercitare il diritto di voto presso gli
uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano
iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento
di riconoscimento valido, la tessera elettorale.
Chi avesse smarrito la propria tessera, potrà
chiederne il duplicato agli uffici comunali, che
a tal fine saranno aperti nei cinque giorni antecedenti
le elezioni (vale a dire da martedì a sabato),
dalle ore 9 alle ore 19, mentre domenica e lunedì,
giorni della votazione, saranno aperti per tutta
la durata delle operazioni di voto.
Gli elettori sono invitati a voler verificare sin
d’ora se siano in possesso di tale documento e,
in mancanza, a richiedere al più presto il
rilascio del duplicato, evitando di concentrare
tali richieste nei giorni di votazione.