| I
QUATTRO QUESITI ELETTORALI |
Referendum popolare n. 1
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SCHEDA CELESTE |
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
LIMITE ALLA RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI
Abrogazione parziale
Cura nuove malattie
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita", limitatamente
alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente
da un’unica cellula di partenza, eventualmente";
Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad
essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo
dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative";
Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole:
"di clonazione mediante trasferimento di nucleo o";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la
crioconservazione e"?"
| Perchè votare SI |
Se viene abrogato, anche
coppie parzialmente fertili possono ricorrere alla fecondazione
artificiale.
Viene tolto il principio di gradualità delle
tecniche.
È possibile selezionare gli embrioni.
Si
possono congelare gli embrioni.
Non esiste al mondo
un solo esempio di malattia guarita usando cellule
staminali embrionali (mentre invece ne esistono da
cellule staminali adulte o provenienti dal cordone
ombelicale).
Si permette la diagnosi preimpianto, che mette a rischio
l’esistenza dell’embrione. |
| Perchè votare NO o astenersi |
Si impedisce a coppie
fertili, ma affette da malattie trasmissibili, di ricorrere
alla procreazione assistita.
Permette di riconoscere gli embrioni malati prima
dell’impianto.
Si impedisce di scegliere la procreazione assistita
per legge, se prima non si sono provate altre terapie,
anche se più rischiose e di minor successo.
Si impedisce di rifiutare all’ultimo momento l’operazione
di impianto di ovuli fecondati.
Sono vietate le tecniche volte alla selezione dei
gameti (ovociti e spermatozoi) per prevenire la nascita
di un bimbo malato.
Il numero di embrioni fecondati da impiantare non
devono superare il numero di tre. Questo aumenta gli
insuccessi dell’impianto, toglie al medico la capacità
valutativa caso per caso.
Si impedisce la crioconservazione di quegli embrioni
che per qualunque motivo non è possibile trasferire
in utero.
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Referendum popolare n. 2
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SCHEDA ARANCIONE |
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA NORME SUI LIMITI ALL'ACCESSO
Abrogazione parziale
Utilizzo di più embrioni
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita", limitatamente
alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione
dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità
o dalla infertilità umana è consentito il
ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni
e secondo le modalità previste dalla presente legge,
che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso
il concepito.";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito qualora non vi
siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le
cause di sterilità o infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è consentito
solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è
comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità
inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi
di sterilità o di infertilità da causa accertata
e certificata da atto medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole:
"gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico
e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi
al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1".;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino
al momento della fecondazione dell’ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole:
"e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad
un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore
a tre";
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per
grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo
stato di salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione"; nonché alle parole: "fino
alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"."
| Perchè votare SI |
Nega al figlio di conoscere
le proprie origini, con pericoli in caso si debba conoscere
la storia medica dei propri genitori.
Un bambino potrebbe essere figlio di tre o addirittura
quattro persone.
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| Perchè votare NO o astenersi |
| Non si permette a coppie
sterili di avere un figlio con degli ovuli/spermatozoi
provenienti da altre persone (concessa attualmente in
Europa e in Italia prima della legge 40).
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Referendum popolare n. 3
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SCHEDA GRIGIA |
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA NORME SULLE FINALITÀ,
SUI DIRITTI DEI SOGGETTI COINVOLTI E SUI LIMITI ALL’ACCESSO
Abrogazione parziale
Ampliamento sfera diritti
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita", limitatamente
alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al
fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito qualora non vi
siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le
cause di sterilità o infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è consentito
solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è
comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità
inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi
di sterilità o di infertilità da causa accertata
da atto medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole:
"gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico
e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi
al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,";
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino
al momento della fecondazione dell’ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole:
", di cui al comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad
un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore
a tre";
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per
grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo
stato di salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione", nonché alle parole: "fino
alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile?"."
| Perchè votare SI |
Verranno prodotti embrioni
in numero superiore a quelli che verranno impiantati,
per poi congelarli.
Su di essi verranno effettuati esperimenti distruttivi.
Si vuole permettere la clonazione.
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| Perchè votare NO o astenersi |
Abrogando questo quesito
si rende possibile la clonazione terapeutica (creazione
di cellule staminali totipotenti [le cellule totipotenti
che si ottengono intorno al 5° giorno dalla avvenuta
fecondazione, prima ancora dell’impianto in utero])
a fine scientifico. Non permette comunque la clonazione
umana riproduttiva (la creazione di un individuo geneticamente
uguale a un altro) [Avviene già nel Regno Unito].
Non permette la diagnosi preimpianto (per scoprire
malattie genetiche) in quanto non è possibile
tutelare la salute dell’embrione.
Impedisce di venire a conoscenza di malattie ereditarie
prima che l’embrione venga impiantato in utero (in
questo modo si riduce il ricorso all’aborto quando
si viene a conoscenza della malattia in fase più
tarda).
Impedisce il congelamento di embrioni, quindi (essendo
vietata l’eterologa) la donna deve produrre altri
ovuli (spesso con cure farmaceutiche) da riutilizzare
per ogni singolo tentativo.
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Referendum popolare n. 4
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SCHEDA ROSA |
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DIVIETO DI FECONDAZIONE
ETEROLOGA
Abrogazione del divieto
Fecondazione etorologa
(per consentire la donazione di gameti in casi di grave sterilità
e per prevenire la trasmissione di malattie ereditarie quando
uno o entrambi i potenziali genitori ne sono portatori)
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita", limitatamente
alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: "E’ vietato il ricorso a tecniche
di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo";
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in
violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3";
Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in
violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3";
Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo
utilizza ai fini procreativi gameti di soggetti estranei
alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto
dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.";
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?"
| Perchè votare SI |
| L’abrogazione disconoscerebbe
non solo i diritti dell’embrione, ma anche degli aspiranti
genitori. |
| Perchè votare NO o astenersi |
| I diritti dell’embrione
sono equiparati a quelli di una persona. |