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 REFERENDUM 2005
 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”

 I QUATTRO QUESITI ELETTORALI

Referendum popolare n. 1

SCHEDA CELESTE

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
LIMITE ALLA RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI

Abrogazione parziale

Cura nuove malattie

"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente";

Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative";

Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di clonazione mediante trasferimento di nucleo o";

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione e"?"

Perchè votare SI
Se viene abrogato, anche coppie parzialmente fertili possono ricorrere alla fecondazione artificiale.

Viene tolto il principio di gradualità delle tecniche.

È possibile selezionare gli embrioni.

Si possono congelare gli embrioni.

Non esiste al mondo un solo esempio di malattia guarita usando cellule staminali embrionali (mentre invece ne esistono da cellule staminali adulte o provenienti dal cordone ombelicale).

Si permette la diagnosi preimpianto, che mette a rischio l’esistenza dell’embrione.

Perchè votare NO o astenersi
Si impedisce a coppie fertili, ma affette da malattie trasmissibili, di ricorrere alla procreazione assistita.

Permette di riconoscere gli embrioni malati prima dell’impianto.

Si impedisce di scegliere la procreazione assistita per legge, se prima non si sono provate altre terapie, anche se più rischiose e di minor successo.

Si impedisce di rifiutare all’ultimo momento l’operazione di impianto di ovuli fecondati.

Sono vietate le tecniche volte alla selezione dei gameti (ovociti e spermatozoi) per prevenire la nascita di un bimbo malato.

Il numero di embrioni fecondati da impiantare non devono superare il numero di tre. Questo aumenta gli insuccessi dell’impianto, toglie al medico la capacità valutativa caso per caso.

Si impedisce la crioconservazione di quegli embrioni che per qualunque motivo non è possibile trasferire in utero.

 

Referendum popolare n. 2

SCHEDA ARANCIONE

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA NORME SUI LIMITI ALL'ACCESSO
Abrogazione parziale

Utilizzo di più embrioni

"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.";

Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";

Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.";

Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";

Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1".;

Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della fecondazione dell’ovulo";

Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";

Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";

Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"."

Perchè votare SI
Nega al figlio di conoscere le proprie origini, con pericoli in caso si debba conoscere la storia medica dei propri genitori.

Un bambino potrebbe essere figlio di tre o addirittura quattro persone.

Perchè votare NO o astenersi
Non si permette a coppie sterili di avere un figlio con degli ovuli/spermatozoi provenienti da altre persone (concessa attualmente in Europa e in Italia prima della legge 40).

 

Referendum popolare n. 3

SCHEDA GRIGIA

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA NORME SULLE FINALITÀ, SUI DIRITTI DEI SOGGETTI COINVOLTI E SUI LIMITI ALL’ACCESSO
Abrogazione parziale

Ampliamento sfera diritti

"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana";

Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";

Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata da atto medico.";

Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";

Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,";

Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell’ovulo";

Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: ", di cui al comma 2 del presente articolo";

Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";

Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile?"."

Perchè votare SI
Verranno prodotti embrioni in numero superiore a quelli che verranno impiantati, per poi congelarli.

Su di essi verranno effettuati esperimenti distruttivi.

Si vuole permettere la clonazione.

Perchè votare NO o astenersi
Abrogando questo quesito si rende possibile la clonazione terapeutica (creazione di cellule staminali totipotenti [le cellule totipotenti che si ottengono intorno al 5° giorno dalla avvenuta fecondazione, prima ancora dell’impianto in utero]) a fine scientifico. Non permette comunque la clonazione umana riproduttiva (la creazione di un individuo geneticamente uguale a un altro) [Avviene già nel Regno Unito].

Non permette la diagnosi preimpianto (per scoprire malattie genetiche) in quanto non è possibile tutelare la salute dell’embrione.

Impedisce di venire a conoscenza di malattie ereditarie prima che l’embrione venga impiantato in utero (in questo modo si riduce il ricorso all’aborto quando si viene a conoscenza della malattia in fase più tarda).

Impedisce il congelamento di embrioni, quindi (essendo vietata l’eterologa) la donna deve produrre altri ovuli (spesso con cure farmaceutiche) da riutilizzare per ogni singolo tentativo.

 

Referendum popolare n. 4

SCHEDA ROSA

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA
Abrogazione del divieto

Fecondazione etorologa
(per consentire la donazione di gameti in casi di grave sterilità e per prevenire la trasmissione di malattie ereditarie quando uno o entrambi i potenziali genitori ne sono portatori)

"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 4, comma 3: "E’ vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo";

Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3";

Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3";

Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza ai fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.";

Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?"

Perchè votare SI
L’abrogazione disconoscerebbe non solo i diritti dell’embrione, ma anche degli aspiranti genitori.

Perchè votare NO o astenersi
I diritti dell’embrione sono equiparati a quelli di una persona.



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