Legge 19 febbraio 2004, n. 40
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004
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CAPO I
PRINCÌPI GENERALI
ART. 1.
(Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita, alle condizioni e secondo le modalità
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di
tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita
è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici
efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.
ART. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, può promuovere
ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali
e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità
e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché
per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi
e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti
e può altresí promuovere campagne di informazione
e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della
infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata
la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
ART. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio
1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai
problemi della sterilità e della infertilità
umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e
l'affidamento familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE
ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause
impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto
ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità
o di infertilità da causa accertata e certificata
da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico
e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi
al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo
6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.
ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma
1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate
o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi
viventi.
ART. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del
ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita il medico informa in
maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui
metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali
sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle
tecniche stesse, sulle probabilità di successo e
sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative
conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il
nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità
di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,
come alternativa alla procreazione medicalmente assistita.
Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti
il grado di invasività delle tecniche nei confronti
della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna
delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il
formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente
espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza
i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti
di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile
della struttura, secondo modalità definite con decreto
dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Tra la manifestazione della volontà
e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine
non inferiore a sette giorni. La volontà può
essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente
comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge,
il medico responsabile della struttura può decidere
di non procedere alla procreazione medicalmente assistita,
esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In
tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di
tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate
con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche
di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.
ART. 7.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto
superiore di sanità, e previo parere del Consiglio
superiore di sanità, definisce, con proprio decreto,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione
delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per
tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno
ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica,
con le medesime procedure di cui al comma 1.
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
ART. 8.
(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli
legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso
la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai
sensi dell'articolo 6.
ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato
della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di
cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente
il cui consenso è ricavabile da atti concludenti
non può esercitare l'azione di disconoscimento della
paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo
comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione
di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche
di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare
la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo
30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo
in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,
il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica
parentale con il nato e non può far valere nei suoi
confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE
DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
ART. 10.
(Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita
sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate
dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo
11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle
strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni
e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto
delle disposizioni della presente legge e sul permanere
dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle
strutture.
ART. 11.
(Registro).
1. È istituito, con decreto del Ministro della salute,
presso l'Istituto superiore di sanità, il registro
nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni
formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche
medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è
obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde,
in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali,
le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza
e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze,
le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società
scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione
medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute
a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto
superiore di sanità i dati necessari per le finalità
indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione
necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo
e di ispezione da parte delle autorità competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
CAPO V
DIVIETI E SANZIONI
ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi
gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in
violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo
5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita
a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno
dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte
da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il
medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti
richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica
l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente
assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità
di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di
cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o
pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni
o la surrogazione di maternità è punito con
la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000
a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere
umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente
identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un
altro essere umano in vita o morto, è punito con
la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000
a un milione di euro. Il medico è punito, altresí,
con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate
le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente
articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10
alla struttura al cui interno è eseguita una delle
pratiche vietate ai sensi del presente articolo è
sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni
dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione
può essere revocata.
CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun
embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione
umano è consentita a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche
ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo
sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili
metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o
di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto
dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni
e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche
di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti
artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico
dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche
genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente
articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo
o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia
a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di
specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è
punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa
da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei
divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le
circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti
previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente
articolo.
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione
di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge
22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di
embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a
tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non
risulti possibile per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile
al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione
degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento,
da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente
assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze
plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978,
n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul
numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli
embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di
cui ai commi precedenti è punita con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente
articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti
maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
a 50.000 euro.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro
il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per
il Ministro della salute in base ai datiraccolti ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture
autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione
epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati
al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una
relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.
ART. 16.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attività
sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte
alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge
quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.
La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale
o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente,
al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente
da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire
proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1,
ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un
mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma
1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario
ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal
compimento delle procedure e delle attività specificatamente
e necessariamente dirette a determinare l'intervento di
procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza
antecedente e conseguente l'intervento.
ART. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto
presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza
del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati
ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita,
nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino
al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le strutture e i centri di cui al
comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco
contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti
a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione
medicalmente assistita nel periodo precedente la data di
entrata in vigore della presente legge, nonché, nel
rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza
dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che
hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle
quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della
disposizione del presente comma è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto
superiore di sanità, definisce, con proprio decreto,
le modalità e i termini di conservazione degli embrioni
di cui al comma 2.
ART. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo
5, presso il Ministero della salute è istituito il
Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati
con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.